IL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DEL NORDIC WALKING


Preso atto delle precisazioni di seguito riportate, TUTTE le attività “ORGANIZZATE” o “REGOLAMENTATE” da soggetti riconosciuti dal CONI hanno l’obbligo del certificato medico e quindi non possono mai essere qualificate come ludico motorie.
L’Associazione sportiva dilettantistica Nordic Walking Vicenza è iscritta al CONI tramite l'Asi che emette le tessere e le assicurazioni.
L'asi come il csi è un ente di promozione sportiva e tutte le associazioni, sia sportive che dilettantistiche, DEVONO essere iscritte ad un ente (aics, csain, csi, asi etc) .

Molte sono state le discussioni sulle ultime normative a proposito del certificato medico riguardo l’attività sportiva, le domande sono le medesime: perché occorrono, chi deve farlo, come va fatto, l’attività svolta rientra nell’ambito agonistico non agonistico, ludico amatoriale…ecc…???.
Prima di intraprendere qualunque attività fisica dobbiamo quindi essere consapevoli della nostra condizione di salute avendo cura di ascoltare il proprio corpo ma anche di affidarci a chi di competenza (dottori, infermieri, medici …) per aver una visione più accurata delle nostre condizioni fisiche.
Il Nordic Walking, vi ricordiamo, è una forma di attività fisica non agonistica che ha come obiettivo principale l’ottenimento del proprio benessere psico-fisico, questo raggiungibile solo e soltanto grazie ad una corretta tecnica di base. Uno sport che può essere al contempo abbinato a prestazioni sportive e fitness per il suo elevato coinvolgimento muscolare. Un’attività che si può praticare da soli, in compagnia e in gruppo. Al momento, fortunatamente non ci sono vere e proprie gare/competizioni di questa disciplina sportiva.


Di seguito potete leggere la trascrizione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica:
Il Responsabile del Settore Sport AICS, Ciro Turco ricorda che il Ministero della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 4, comma 10 – septies, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.
E’ opportuno sottolineare che le suddette Linee guida NON SI APPLICANO ALL’ATTIVITA’ LUDICA E AMATORIALE, intendendosi per tale, ai sensi del “decreto Balduzzi”, l’attività “ludico-motoria”, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate:
-Da coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per coloro che non sono considerati atleti agonistici;
-Coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
-Dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche (non, quindi, per l’educazione motoria curriculare).
Tale classificazione risulta essere sostanzialmente analoga a quella stabilita dal DM 28 febbraio 1983, recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”.
I certificati per l’attività sportiva non agonistica continuano a poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Nazionale del CONI. (Fonte: Ministero della Salute)


CERTIFICATI MEDICI:
-Il Certificato ha validità annuale dalla data del rilascio
-Il Certificato deve indicare l’avvenuta misurazione della pressione arteriosa e deve indicare la data di un referto di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita
-Particolari regole sono fissate per gli ultrasessantenni e per i soggetti a rischio cardiovascolare
Alla luce di questi chiarimenti risulta ovvio che le “autocertificazioni” sono prive di valore.
In merito all’attività ludico motoria non è dovuto alcun certificato medico. Si precisa però che l’attività ludico motoria è svolta autonomamente dalle singole persone e non può essere svolta da Associazioni Sportive Dilettantistiche per i propri tesserati come indicato anche dal CONI nella sua circolare del 19.09.2014.


ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA
Il CONI con sua circolare del 19.09.2014 n. 0010529, nel riportare e commentare le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica indicate nel Decreto Ministeriale del 08/08/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18.10.2014 ha scritto:
“Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (cd. “decreto Balduzzi”), l’attività ludico motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.”


Preso atto di queste precisazioni TUTTE le attività “ORGANIZZATE” o “REGOLAMENTATE” da soggetti riconosciuti dal CONI hanno l’obbligo del certificato medico e quindi non possono mai essere qualificate come ludico motorie.

Chi ti da una serpe quando chiedi un pesce, puo' darsi abbia solo serpi da dare. La sua dunque e' generosita'. Kahlil Gibram